Art. 6.

      1. Al fine di promuovere e incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del Parco nazionale, l'Ente parco può concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentano requisiti di qualità e che soddisfano le finalità del Parco.
      2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, nonché la normativa vigente in materia.